Banca Dati Nazionale
Tempistiche
- Nascita: applicazione della marca auricolare da parte dell’allevatore, entro e non oltre i 20 giorni dalla data di nascita dell’animale. Comunicazione al delegato che gestisce la BDN entro 48 ore dall’applicazione della marca auricolare per consentire l’inserimento entro i 7 giorni dalla data di identificazione.
- Decesso capi: deve essere comunicato immediatamente al Servizio Veterinario ed entro 48 ore all’ente delegato, per consentire all’operatore l’inserimento entro i 7 giorni dall’evento. Nel caso di macellazioni di urgenza l’evento deve essere registrato entro 3 giorni dall’evento morte.
- Movimenti verso allevamento o macello: comunicare eventuali variazioni relative al documento di accompagnamento (ex mod. IV) entro 48 ore successive la data di movimentazione.
- Movimenti verso e da pascolo: la richiesta di autorizzazione al trasferimento specificando l’inizio dell’effettivo periodo di pascolamento almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali, periodo che è pari ad almeno 30 giorni qualora lo stabilimento di partenza sia ubicato in regione non indenne. Tale richiesta deve essere validata dalla ASL competente sul pascolo.
- La comunicazione di rientro allo stabilimento di origine almeno 15 giorni prima del previsto rientro.
- Furti e Smarrimento: L’operatore deve denunciare entro 48 ore alle forze dell’ordine e comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell’art.9, comma 10, del d.lgs. I&R.
Modalità e tipologia di marca auricolare:
- due marche auricolari, una su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da una marca auricolare elettronica, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione – tale modalità è prevista per bovini diversi da quelli indicati al punto 2);
- una marca auricolare convenzionale (preferibilmente orecchio sx), ed un bolo ruminale riportante lo stesso codice identificativo.
La tipologia di marcatura riportata alla lettera b è obbligatoria per:
- allevamenti registrati in BDN come “all’aperto o estensivo”;
- i bovini movimentati verso e da pascolo provenienti da territori che non hanno i requisiti inerenti allo stato sanitario degli animali previsti da piani nazionali di controllo;
- per allevamenti in cui l’allevatore voglia utilizzare questa tipologia di marcatura o allevamenti in cui l’Autorità competente richieda tale modalità di identificazione.
Tempistica di applicazione del bolo ruminale:
- entro i 60 giorni dalla data di nascita dell’animale;
- in caso di proroga dei tempi di identificazione da parte della ASL competente si comunica la nascita entro i 20 giorni di età e si applicano la marca auricolare e il bolo ruminale entro i 180 giorni dalla data di nascita;
Tempistiche da rispettare per la comunicazione delle operazioni in BDN all’ente delegato:
- Nascita: applicazione della marca auricolare da parte dell’allevatore entro i 6 mesi o in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita. Comunicazione al delegato che gestisce la BDN entro 48 ore dall’applicazione della marca auricolare per consentire l’inserimento entro i 7 giorni dalla data di identificazione.
- Decesso capi: deve essere comunicato immediatamente al Servizio Veterinario ed entro 48 ore all’ente delegato, per consentire all’operatore l’inserimento entro i 7 giorni dall’evento.
- Movimenti verso allevamento o macello: comunicare eventuali variazioni relative al documento di accompagnamento (ex mod. IV) entro 48 ore successive la data di movimentazione.
- Furti e Smarrimento: L’operatore deve denunciare entro 48 ore alle forze dell’ordine e comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell’art.9, comma 10, del d.lgs. I&R.
Modalità e tipologia di marca auricolare:
- Per i soggetti destinati al macello entro i 12 mesi di vita: identificazione con modalità semplificata, mediante marca auricolare convenzionale apposta sul padiglione auricolare (preferibilmente sx) e recante in modo visibile, leggibile e indelebile:
- il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale (codice ASL);
- il codice di identificazione individuale dell’animale. Per questi animali è vietata qualsiasi movimentazione diversa da quella verso macello, inclusa quella verso pascolo.
- Per i soggetti non destinati direttamente al macello entro i 12 mesi di vita: Identificazione individuale mediante una marca auricolare apposta al padiglione auricolare (preferibilmente sx), ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale. Le regioni e le province autonome in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali previsti da piani nazionali di controllo possono autorizzare come secondo mezzo di identificazione, in alternativa al bolo ruminale, una marca auricolare elettronica apposta all’altro padiglione auricolare e riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale.
IMPORTANTE: Entro 6 mesi dalla pubblicazione del manuale, e se le condizioni di allevamento lo permettono, l’operatore può richiedere alle asl di competenza di essere autorizzato all’identificazione degli animali con il tatuaggio in alternativa alla marca auricolare.
Tempistiche da rispettare per la comunicazione delle operazioni in BDN all’ente delegato:
- Nascita: applicazione della marca auricolare da parte dell’allevatore entro 70 giorni o in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita. Comunicazione al delegato che gestisce la BDN entro 48 ore dall’applicazione della marca auricolare per consentire l’inserimento entro i 7 giorni dalla data di identificazione.
- Decesso capi: deve essere comunicato immediatamente al Servizio Veterinario ed entro 48 ore all’ente delegato, per consentire all’operatore l’inserimento entro i 7 giorni dall’evento.
- Movimenti verso allevamento o macello: comunicare eventuali variazioni relative al documento di accompagnamento (ex mod. IV) entro 48 ore successive la data di movimentazione.
- Furti e Smarrimento: L’operatore deve denunciare entro 48 ore alle forze dell’ordine e comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell’art.9, comma 10, del d.lgs. I&R.
Modalità e tipologia di marca auricolare:
Marca auricolare convenzionale o elettronica apposta sul padiglione auricolare, (preferibilmente sx), recante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale (codice ASL). Per i suini iscritti al Libro genealogico, tale numero può essere riportato sulla faccia inferiore della marca auricolare del L.G.
In alternativa, ad eccezione dei suini a mantello pigmentato, quali i suini di razze autoctone a mantello nero ed i cinghiali, l’operatore può scegliere di identificare l’animale mediante tatuaggio, sempre sul padiglione auricolare sinistro o sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino nel caso di specifica autorizzazione.
In aggiunta all’identificazione obbligatoria con le modalità di cui ad uno dei punti precedenti, l’operatore può applicare al padiglione auricolare dei suini un marchio auricolare convenzionale o elettronico riportante il codice identificativo individuale.
IMPORTANTE:
- Per la tipologia di allevamento “semibrado” oltre che all’identificazione obbligatoria (punti a o b), l’operatore deve identificare singolarmente i suini riproduttori applicando al padiglione auricolare destro, il codice individuale generato dalla Banca Dati Nazionale; tale operazione deve essere effettuata all’atto del primo intervento fecondativo.
- Per tutte le altre tipologie di allevamento l’operatore può scegliere di identificare tutti i suoi riproduttori con codice identificativo individuale.
Si comunica che per eventuali ritardi e/o omissioni si fa riferimento al D.lvo 134/2022 (art. 18).
L’Associazione Allevatori, alla luce delle novità introdotte dal nuovo manuale operativo, si mette a disposizione degli allevatori che volessero usufruire del servizio di anagrafe zootecnica per tutte le specie e dell’identificazione degli animali, inclusa l’imbolatura per la specie bovina e ovicaprina.
Si informa, inoltre, che presso le sedi provinciali o tramite i nostri tecnici è possibile acquistare le diverse tipologie di marche auricolari e boli ruminali per le varie specie.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, contattaci.